Il periodo che va da novembre ad aprile prevede, su molte strade extraurbane d’Italia, l’obbligo di circolare con a bordo pneumatici invernali o catene da neve. In realtà, a differenza di quanto si possa pensare, non è un provvedimento che scatta in automatico su tutte le strade ma è valido solo sulle tratte interessate da un’ordinanza emessa dall’ente competente. Inoltre, è possibile circolare per tutto l’anno solare con le gomme m+s, ovvero quelle per uso invernale largamente diffuse e reperibili agevolmente anche online tramite rivenditori specializzati com Euroimportpneumatici. Insomma, tra ottobre e novembre non è sempre obbligatorio provvedere alla sostituzione degli pneumatici, ma molto dipende dai provvedimenti implementati a livello locale dagli enti competenti per la gestione delle strade. Nel nostro approfondimento, cerchiamo di fare chiarezza circa le disposizioni normative in materia di utilizzo delle gomme invernali.
Il Codice della Strada
La fonte principale della normativa sull’utilizzo degli pneumatici invernali è il Codice della Strada che, all’articolo 6, comma 4, riconosce agli enti proprietari delle strade il diritto di
- “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio“;
- “prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensita’, l’utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l’incolumita’ delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative“.
Tali misure possono essere disposte mediante apposito provvedimento amministrativo, secondo quanto stabilito sempre dal Codice Stradale; il comma 5 dell’articolo 6, infatti, stabilisce che l’obbligo viene stabilito per mezzo di ordinanze emanate da:
- ANAS competente per il territorio per le strade e le autostrade statali;
- il presidente della giunta regionale per le strade regionali;
- il presidente della provincia per le strade provinciali;
- il sindaco, per le strade comunali e vicinali.
Le direttive del Ministero dei Trasporti
Come si può notare, il Codice della Strada non disciplina in maniera particolarmente chiara l’impiego degli pneumatici invernali e, più in generale, l’utilizzo dei cosiddetti “mezzi antisdrucciolevoli“. In aggiunta, non indica alcun limite temporale che gli enti competenti possano prendere a riferimento; per questo, dopo molti anni dall’entrata in vigore del Codice Stradale, si sono resi necessari alcuni chiarimenti da parte del Ministero dei Trasporti.
Il primo intervento del dicastero, in tal senso, è rappresentato dalla Direttiva n. 1580 del 16 gennaio 2013; il provvedimento, “ai fini della necessaria uniformità“, stabilisce che “il periodo interessato dall’obbligo sia ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile“. In aggiunta, viene disposto che “nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto“. Al contempo, il Ministero riserva agli enti competenti la possibilità di derogare, qualora le condizioni ambientali lo richiedano, ai limiti temporali sopra indicati; la direttiva, infatti, sottolinea come “resta impregiudicata la possibilità per gli enti proprietari di strade di adottare provvedimenti della stessa natura, con una estesa temporale diversa per strade o tratti di esse in condizioni particolari quali ad esempio strade di montagna a quote particolarmente alte“.
Alla Direttiva di cui sopra fa seguito la circolare n.1049, emanata il 17 gennaio 2014 avente come oggetto l’impiego degli pneumatici invernali in relazione al codice di velocità. Il provvedimento consente l’utilizzo di gomme invernali (contraddistinti dalle marcature MS) anche nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 maggio “anche con indice velocità Q“, fatto salvo quanto stabilito dal punto 6 della Circolare n. 104/95 del Ministero dei Trasporti.
Quest’ultima – che riguarda i codici di marcatura – sancisce che “gli pneumatici idonei alla marcia su neve contraddistinti dalla marcatura M+S (oppure MS, M-S, ovvero M&S) montati su veicolo devono essere marcati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a “Q” (corrispondente a 160 Km/h)”.